Tour alcolici e addii celibato: quando sono davvero vietati

Aggiornamento sui divieti che riguardano Bacaro Tour e adii al nubilato/celibato a Venezia. Il divieto è previsto dall’art. 35 del Regolamento di Polizia Urbana e sicurezza che recita così: “è vietato dal lunedi al giovedi dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo ovvero dal venerdi alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, organizzare e partecipare a scorribande di due o più persone tra pubblico esercizio e pubblico esercizio, finalizzate al NON RESPONSABILE festeggiamento, CHE COMPORTI DISTURBO DELLA CIVILE convivenza di eventi quali addii al celibato, nubilato, feste di laurea ecc….”

In maiuscolo si sottolinea la particolarità che rende vietati i suddetti tour solo in questi casi e cioè:  1) se i partecipanti cantano e urlano dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 23.00 (disturbo quiete pubblica art.65 ) 2) se i partecipanti recano una qualsiasi forma di molestia verso le persone, con parolacce, frasi oscene o deridendo i passanti (art.660 del codice penale) 3) se i partecipanti sono palesemente in stato di ubriachezza (proibito in luogo pubblico o aperto al pubblico art.688 codice penale).

Queste e SOLO QUESTE TRE condizioni rendono sanzionabili tali tour festaioli e alcolici per i quali è nostro diritto chiamare la polizia urbana e segnalare luogo in cui tali situazioni si verificano, specificando di fronte a quale bar si trovano: è infatti punibile penalmente il gestore che somministra bevande alcoliche a persona in stato di ubriachezza (art.691 del codice penale).

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