NO VASSOI
A tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande è vietato consegnare vassoi per la consumazione, fuori dagli spazi di pertinenza, di cibi e bevande. (Art. 18.2 Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana)
NO CONSUMO PER STRADA
È vietato consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati o comunque sostandovi in modo da ostruire la normale circolazione pedonale. Il divieto non si applica negli spazi dedicati di aree verdi, giardini e parchi. (ART. 32.1 Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana)
NO CONTENITORI IN VETRO
È, altresì, vietato, consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, terracotta o comunque non mono uso al di fuori degli spazi in concessione quali plateatici ai pubblici esercizi.
È vietato vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro, così favorendo il consumo sul suolo pubblico. (ART. 32.2 e 3 Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana)
NON OLTRE I 5 METRI
È vietata, dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, l’assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale. (Art 35.1 Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana)
NO TOUR ALCOLICI
È, inoltre, vietato, dal lunedì al giovedì dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo ovvero dal venerdì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, organizzare e partecipare a scorribande di due o più persone tra pubblico esercizio e pubblico esercizio, finalizzate al non responsabile festeggiamento, che comporti disturbo della civile convivenza, di eventi o ricorrenze pubbliche o private quali addii al celibato/nubilato, lauree. (Art 35.3 Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana)
DISTURBO QUIETE PUBBLICA
È vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati dalle ore 23.01 alle ore 8.00 nonché dalle ore 12.00 alle 15.00. (Art. 65.1 Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana)
NO MUSICA MOLESTA
Parimenti nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l’uso di strumenti musicali, di apparecchi riproduttori di musica e/o immagini quali radio, televisori, fonografi, riproduttori di compact disc, computer, etc., anche non amplificati, deve avvenire avendo cura di non arrecare disturbo o molestia al vicinato. (Art. 65.3 Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana)
NO AMPLIFICATORI ESTERNI
È vietato l’uso di amplificatori sonori collocati all’esterno degli edifici ovvero collocati all’interno di fabbricati in cui le porte, le finestre o le vetrine siano prive di serramenti e/o i serramenti siano spalancati e gli amplificatori orientati verso l’esterno. Il divieto di cui al comma precedente si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il cui titolo abilitativo preveda anche l’intrattenimento. (Art. 65.4 e 5 Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana).
LIMITAZIONI ORARIE
Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all’esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati all’interno di dette aree. (Art. 66.1 Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana)